Intanto cos’è il Sovraindebitamento. Ma la legge anti suicidi, ve la ricordate? E’ La legge n. 3/2012 che ha introdotto il tema del sovraindebitamento, definendolo come uno squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il suo patrimonio, qualora questo squilibrio determini una rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il provvedimento fu adottato per i numerosi casi di suicidio di imprenditori che a causa dei debiti si tolsero la vita anche in modo plateale tanta era la sofferenza.
Ma come funziona? Vediamo. In sintesi, la finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non può essere pagato. In questo caso di parla quindi di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato
Una novità si va ad aggiungere alla buona norma ed è quella riferita alle cartelle esattoriale notificate dopo l’avvio dell’iter per il sovra indebitamento.
La cartella esattoriale che viene notificata in presenza di un piano da sovraindebitamento deve essere considerata nulla, in quanto priva di utilità pratica. Ad affermarlo è una recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano.
La sentenza n. 166/2023 riguarda il caso di un’impresa con piano di composizione del debito già omologato a cui è stata notificata una cartella esattoriale, relativa ad alcuni debiti fiscali. Ebbene, secondo i giudici, tale cartella non ha valore in vigenza di un piano da sovraindebitamento o del consumatore previsto dalla legge 3/2012, se il debito a ruolo riguarda anche debiti precedenti all’omologazione.
Con la sentenza viene sottolineato come per la riscossione del debito già inserite nel piano di rientro, sia necessario seguire un iter non ordinario.
Imprese e famiglie indebitate: guida agli strumenti di esdebitazione19 Gennaio 2023Come stabilito dal Decreto 602/1973 relativo alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, infatti, per quanto riguarda i crediti anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi, il concessionario della riscossione notifica la cartella di pagamento che tuttavia decade entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al verificarsi delle seguenti situazioni:
-alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi della legge n. 3/2012;
-alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della legge n. 3/2012.
Franco Marella