Querelle Seccia-Bombardieri per la nomina a Procuratore Capo di Reggio Calabria

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Non si placa la polemica a mezzo stampa sulla querelle Seccia – Bombardieri circa la nomina a Procuratore Capo di Reggio Calabria in seguito alla sentenza del 27/01/2023 con cui per la seconda volta il Consiglio di Stato ha annullato la nomina del medesimo dott. Bombardieri (è di ieri un articolo del Fatto Quotidiano che richiamerebbe sul tema anche il contenuto della newsletter dell’Anm).

C’è chi parla addirittura di “scontro istituzionale” voluto dal consiglio di Stato contro il CSM, di “sconcerto” per la decisione presa, di “grida d’allarme” per un sottile disegno del giudice amministrativo teso ad occupare gli spazi dell’Organo di autogoverno. C’e’ chi infine inserisce, nei canoni di valutazione dei titoli per la nomina, addirittura dei fantasiosi requisiti marinareschi paragonando le procure dirette dal dott. Seccia a vascelli adatti solo alle navigazioni in piccoli laghi in confronto con gli uffici in cui il contendente dott. Bombardieri avrebbe esercitato le sue funzioni, uffici paragonabili a corazzate oceaniche da guerra.

 

Sembrerebbe montare un clima da stadio, dunque, che ne siamo certi non è gradito a nessuno dei due contendenti entrambi magistrati seri e rispettabili.

E non vi puo’ esser alcun dubbio sul fatto che tale clima non possa essere idoneo ad una serena valutazione delle motivazioni della sentenza, che, piacciano o no, attestano la prevalenza assoluta dei titoli del dott. Seccia.

 

Torniamo quindi sulle specifiche motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato del 27/01/2023, che lungi dall’essere diventato un pericoloso gruppo eversivo (ricordiamo sommessamente che si tratta di organo di rilevanza costituzionale), ha invece esercitato le proprie prerogative di supremo giudice amministrativo con imparzialità nell’ambito della propria legittima giurisdizione in cui è bene ricordarlo rientrano per legge anche le delibere del CSM quali atti amministrativi.

Una prova evidente di tale imparzialità è fornita dal Consiglio di Stato allorchè preliminarmente evidenzia in sentenza che: “…… deve innanzitutto precisarsi che non hanno rilievo ai fini della decisione sul ricorso il fatto che il controinteressato (Bombardieri) sarebbe coinvolto nel c.d. sistema Palamara, caratterizzato delle nomine ad incarichi giudiziari direttivi e semidirettivi “pilotate” secondo rigide logiche di affiliazione correntizia nell’ambito dell’associazionismo della magistratura ordinaria. Né per converso il procedimento disciplinare che ha riguardato il ricorrente dottor Seccia, definito con l’archiviazione, ed in relazione al quale in sede di riesercizio del potere in esecuzione del giudicato di annullamento il Consiglio superiore ha ritenuto di dovere sentire l’interessato. Nessuna delle due vicende ha infatti avuto rilievo rispetto alla conferma della nomina del dottor Bombardieri nell’incarico direttivo in contestazione nel presente giudizio”.

Quanto poi, nello specifico, al dott. Seccia precisiamo che l’archiviazione in questione si riferisce in realtà ad un procedimento pre – disciplinare (e quindi non disciplinare in senso stretto) all’esito del quale il Procuratore generale presso la Cassazione, in sede di analisi del fascicolo penale presso la Procura di Lecce (che com’è noto prevedeva una ipotesi di corruzione del dott. Seccia, che secondo alcuni collaboranti sarebbe stata ascrivibile anche al commercialista barese Massimiliano Soave) non ha rivenuto alcun fatto concreto che potesse oggettivamente deporre per condotte colpose (e quindi tanto meno dolose) rilevanti disciplinarmente (ex art. 4 del d.lgs 109/2006).

E cio’ a riprova non solo della totale correttezza professionale sia del magistrato barlettano sia del commercialista Massimiliano Soave ma anche della oggettiva insussistenza di fatti penalmente rilevanti ascrivibili ai medesimi.

Rammentiamo altresì che il procedimento penale presso la Procura di Lecce è stato definito con richiesta di archiviazione accolta dal Gip nel settembre 2021 e che, con riferimento specifico alle ipotesi di prescrizione rappresentate nel relativo decreto di archiviazione il dott. Seccia, in sede di reclamo, ha ottenuto dal Tribunale di Lecce, in data 21/11/2022, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza di profili di incostituzionalità delle norme penali vigenti nella parte in cui non prevedono la concessione del diritto all’indagato di rinuncia alla prescrizione anche nella fase delle indagini preliminari.

 

La sentenza del Consiglio di Stato, quindi, verte in maniera asettica e specifica (al di fuori come si vede di vicende personali dei due contendenti) sull’applicazione alla querelle Bombardieri – Seccia dei criteri per il conferimento degli incarichi direttivi regolati dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e in particolare:

–      dall’art. 18 che prevede tra gli indicatori specifici di attitudine direttiva lo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive;

–      dall’art. 32, lett. b), che per gli uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura distrettuale e per quelli di Procuratore generale, aventi sede, questi ultimi, in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità di tipo mafioso, da’ rilievo alle esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività inquirente e requirente.

 

Circa i criteri di cui all’art. 18 lett. a) il Consiglio di Stato, osserva che tale norma “…….nell’attribuire rilevanza alle «funzioni direttive o semidirettive», demanda al giudizio da svolgere in concreto di condurre la valutazione «con riferimento ai concreti risultati ottenuti nella gestione dell’ufficio o del settore affidato al magistrato in valutazione, desunti dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse, accertati in particolare sulla base dei documenti allegati ai progetti tabellari o organizzativi, dei pareri della commissione flussi, delle relazioni di cui all’articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ed eventualmente dalle relazioni ispettive». In nessuna parte della disposizione di circolare ora richiamata si prevede quindi che possa attribuirsi rilievo alle dimensioni degli uffici in cui le funzioni direttive o semidirettive sono state svolte. Peraltro, ………………… la consistenza organica di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto funzioni semidirettive, e che, con particolare riferimento agli uffici requirenti, ha dunque ivi svolto il coordinamento solo di un gruppo di sostituti ad esso addetti, e non certo di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo…………..”.

 

La valutazione del Consiglio di Stato sul punto è del tutto asettica, quindi, posto che a fronte del documentato esercizio solo da parte del dott. Seccia di due incarichi con funzioni direttive (procuratore Capo di Lucera e Fermo) risulta per il dott. Bombardieri lo svolgimento solo di un incarico di procuratore aggiunto a Catanzaro (che per definizione non comporta il coordinamento di tutta la procura come invece nel caso del procuratore capo).

E la circostanza che le dimensioni della Procura di Catanzaro siano maggiori di quelle di Lucera e Fermo è stata ritenuta irrilevante non rientrando il requisito dimensionale degli Uffici tra quelli previsti dal TU Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Peraltro osserva sempre il Consiglio di Stato l’Ufficio di Catanzaro “……sul piano organizzativo non è compreso tra gli uffici requirenti di primo grado di maggiori dimensioni, elencati nell’allegato A al testo unico sulla dirigenza giudiziaria”.

 

Come si vede quindi i riferimenti dimensionali marinareschi di qualche esperto marittimo, diffusi a mezzo stampa come detto in premessa, anche se pittoreschi, sono del tutto fuori luogo in un contesto professionale di oggettiva valutazione della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi giudiziari.

 

Quanto poi ai criteri di cui all’art. 32, lett. b),  il Consiglio di Stato, rileva altresì che il dott. Bombardieri “…….non ha mai svolto funzioni di coordinamento investigativo in procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., come peraltro evincibile dalla sua stessa autorelazione, a corredo della quale non è stata prodotta neppure una delega…………………………. a fronte della supposta esperienza vantata sul punto dal controinteressato, dal suo fascicolo personale risulta che egli ha redatto soli quattro provvedimenti relativi a reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., più volte richiamato (e precisamente: tre misure cautelari e una rogatoria internazionale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.). Per superare la carenza documentale la delibera attribuisce allo stesso un’esperienza in tutti gli uffici in cui lo stesso ha prestato servizio nell’ultimo ventennio, quand’anche con funzioni giudicanti (G.i.p.-G.u.p. a Locri); o supponendola erroneamente in uffici di procura in cui non è mai stato assegnato, nemmeno in applicazione (Reggio Calabria) o a quella in cui ha ricoperto l’incarico di aggiunto (Catanzaro) in un gruppo che peraltro si occupava di reati di criminalità comune; ed ancora attraverso lo strumentale richiamo a funzioni di coordinamento investigativo di cui non risulta evidenza documentale”.

Pertanto, stando all’analisi degli atti in possesso del Consiglio di Stato, l’assenza per il dott. Bombardieri dei requisiti previsti dall’art. 32, lett. b) emerge documentalmente dalla stessa relazione di autovalutazione del magistrato nonché dal fascicolo personale del medesimo.

 

Le fazioni da stadio si tranquillizzino, pertanto, visto che l’arbitro della partita (il Consiglio di Stato) ha dimostrato l’adozione di criteri imparziali di giudizio.

Non si sovverta quindi il diritto naturale di Sant’Agostino (di cui la giurisdizione e’ espressione) e lo si accetti per quel che è ossia un’orma della vocazione divina dell’uomo, rimasta dopo la caduta di Adamo, un riflesso in noi della legge eterna di Dio.

Si accetti pertanto la giurisdizione naturale del Consiglio di Stato e sia Seccia il nuovo Procuratore Capo di Reggio Calabria.

MAURIZIO RANA

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