Cassazione: dare del “frocio” è diffamazione

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Non è vero, come sostiene la difesa dell’imputato, che dare del “frocio” a una persona sulla bacheca di Facebook non integra il reato di diffamazione perché ormai questo temine non è più utilizzato in senso denigratorio.

 

Di parere opposto è la Cassazione. Il temine deve invece considerarsi offensivo e lesivo della personalità del soggetto a cui è rivolto. Va dunque confermata la condanna per diffamazione al transessuale che rivolge questo epiteto all’uomo con cui ha avuto rapporti a pagamento. Queste in sintesi le conclusioni espresse dalla Cassazione nella sentenza n. 19359/2021. al termine della vicenda processuale.

 

La vicenda processuale sembra goffa e piena di pregiudizi. Tuttavia sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno confermato la condanna per diffamazione dell’imputato , un transessuale esercente attività di meretricio. L’imputato è stato condannato per avere sostenuto su Facebook la presunta omosessualità di un uomo, con il quale avrebbe avuto un rapporto sessuale, apostrofandolo come “frocio” e “schifoso”.

Il condannato non contento , elabora una contorta testi difensiva e impugna la sentenza di condanna della Corte di Appello innanzi alla Cassazione perorando i seguenti motivi di doglianza:

         Con il primo contesta la competenza territoriale del Tribunale milanese ritenendo corretta, visto che il reato contestato si è realizzato a mezzo Internet riconducibile a un provider italiano, la celebrazione del processo a Roma;

        in secondo luogo la parola frocio è decaduta dal lessico “offensivo” poiché con l’evoluzione della società detti termini hanno infatti perso il loro significato dispregiativo, pertanto il termine “frocio” non ha una valenza offensiva e lesiva della personalità; 

        In terzo luogo doveva essere ascoltato il conduttore del programma di una emittente privata web da cui è stata acquisita la registrazione radiofonica.

La Cassazione dopo un attenta analisi dei motivi di ricorso lo rigetta ( e come poteva essere diverso!) Prima di tutto la Corte precisa che per consolidata giurisprudenza quando un reato viene commesso a mezzo internet la competenza va determinata in base al domicilio del responsabile in applicazione del criterio di cui all’art. 9 comma 2, c.p.

Non è vero poi, stigmatizzano gli Ermellini, che le espressioni utilizzate dall’imputato non possiedono un connotato negativo. Le stesse risultano lesive della personalità e avvilenti e per la stragrande maggioranza della popolazione oltre a presentare un’evidente connotazione offensiva. La diffusione del messaggio, realizzatasi con la pubblicazioni delle frasi offensive sulla bacheca di Facebook poi integra l’aggravante di cui all’art. 595 c.p. perché avvenuta su un social network ad ampia diffusione.

E sin qui la giurisprudenza. Tuttavia pensare di apostrofare una persona con il termine “frocio” non sia diffamazione è semplicemente ridicolo.

Il termine “frocio” rappresenta da sempre una grave offesa e, per di più, la cronaca ne è piena, è stato il movente per commettere atroci delitti per il sol fatto di avere una visione diversa dagli altri.

 

Franco Marella

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