Pensioni. Opzione “Donna” – Le ultime novità nella legge di bilancio

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La Legge 30/12/2021 n.234 – leggasi legge  di bilancio per l’anno 2022 – con l’art. 1  comma 94 ha prorogato la possibilità di accesso alla pensione di anzianità con “opzione donna”.

I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, sono l’età e i contributi.

Età

–   58 anni per le lavoratrici che accedono al pensionamento con sola contribuzione nel FPLD  Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

– 59 anni per le lavoratrici che utilizzano in tutto o in parte contribuzione da lavoro autonomo (Artigiane, Commercianti, Coltivatrici Dirette)

In  sintesi, per il requisito anagrafico, è sufficiente essere nate entro il:

– 31/12/1963 per le “lavoratrici dipendenti”

 – 31/12/1962 per le “lavoratrici autonome”

Requisito contributivo

Per il requisito contributivo è necessario aver maturato sempre entro il 31/12/2021 i 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali) utili per il diritto alla “vecchia” pensione di anzianità.

Il requisito  contributivo (35 anni di CTB) , come già detto, deve essere tassativamente maturato entro il 31/12/2021.

Per il requisito dell’età è sufficiente maturare i 58 anni o 59 entro il 31/12/2021

E’ bene sapere che per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione (1820 settimane) non valgono tutti i contributi, difatti sono considerati validi solo i contributi utili per la maturazione dei requisiti della “vecchia” pensione di anzianità.

Sono esclusi quindi i contributi figurativi per

        Disoccupazione indennizzata

        Malattia senza l’integrazione da parte del datore di lavoro

      Non  è  possibile  utilizzare  il  cumulo  contributivo  (possibilità  di  cumulare  spezzoni  di contributi versati in gestioni diverse dall’INPS o nella Gestione Separata)

Ricordiamo infine che non è considerata contribuzione autonoma utile al perfezionamento del requisito, la contribuzione versata nella Gestione separata . (Co.Co.Co,  Co.Co Pro. ecc.ecc.).


Franco Marella

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