La Legge 30/12/2021 n.234 – leggasi legge di bilancio per l’anno 2022 – con l’art. 1 comma 94 ha prorogato la possibilità di accesso alla pensione di anzianità con “opzione donna”.
I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, sono l’età e i contributi.
Età
– 58 anni per le lavoratrici che accedono al pensionamento con sola contribuzione nel FPLD Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
– 59 anni per le lavoratrici che utilizzano in tutto o in parte contribuzione da lavoro autonomo (Artigiane, Commercianti, Coltivatrici Dirette)
In sintesi, per il requisito anagrafico, è sufficiente essere nate entro il:
– 31/12/1963 per le “lavoratrici dipendenti”
– 31/12/1962 per le “lavoratrici autonome”
Requisito contributivo
Per il requisito contributivo è necessario aver maturato sempre entro il 31/12/2021 i 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali) utili per il diritto alla “vecchia” pensione di anzianità.
Il requisito contributivo (35 anni di CTB) , come già detto, deve essere tassativamente maturato entro il 31/12/2021.
Per il requisito dell’età è sufficiente maturare i 58 anni o 59 entro il 31/12/2021
E’ bene sapere che per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione (1820 settimane) non valgono tutti i contributi, difatti sono considerati validi solo i contributi utili per la maturazione dei requisiti della “vecchia” pensione di anzianità.
Sono esclusi quindi i contributi figurativi per
– Disoccupazione indennizzata
– Malattia senza l’integrazione da parte del datore di lavoro
– Non è possibile utilizzare il cumulo contributivo (possibilità di cumulare spezzoni di contributi versati in gestioni diverse dall’INPS o nella Gestione Separata)
Ricordiamo infine che non è considerata contribuzione autonoma utile al perfezionamento del requisito, la contribuzione versata nella Gestione separata . (Co.Co.Co, Co.Co Pro. ecc.ecc.).